7 MARZO 2025
Perché l'agente della riscossione continua a notificare al contribuente intimazioni di pagamento relative a carichi oggetto di un pignoramento presso terzi già in corso di esecuzione?
CARLO SASSANO
Perché l'agente della riscossione continua a notificare al contribuente intimazioni di pagamento relative a carichi oggetto di un pignoramento presso terzi già in corso di esecuzione?
CARLO SASSANO
Il caso: nel corso del 2022, un contribuente è stato destinatario di sette distinti avvisi di addebito per un debito totale complessivo di quasi 12.000,00 Euro. Tutti questi avvisi di addebito sono stati oggetto di un atto di pignoramento presso terzi del 2023 che ha determinato l’apertura di un procedimento esecutivo, nel quale il contribuente è rimasto contumace, conclusosi con un’ordinanza di assegnazione delle somme la quale, a propria volta, ha dato avvio all’esecuzione forzata in forma rateizzata presso il terzo.
Nel 2024 lo stesso contribuente si è visto notificare, da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, un’intimazione di pagamento per importi (pari a circa 3.000,00 complessivi) relativi a due degli avvisi di addebito risalenti al 2022, già ricompresi nel suddetto pignoramento presso terzi del 2023, tutt’ora in corso d’esecuzione forzata rateizzata. Per quale motivo? Inoltre, è possibile impugnare quest’ultima intimazione di pagamento?
Andiamo per gradi.
Innanzi tutto deve riscontrarsi come la contumacia del contribuente, nel suddetto procedimento esecutivo, abbia precluso ogni possibile successiva richiesta di sospensione dell’esecutività degli atti impositivi oggetto del pignoramento. Quanto appena rilevato ha indotto a sconsigliare di impugnare l’intimazione di pagamento del 2024, poiché l’azione si sarebbe rivelata infruttuosa ed avrebbe esposto il contribuente ad un inutile aggravio di spese.
In secondo luogo si evidenzia come, successivamente all’ordinanza di assegnazione conclusiva del procedimento esecutivo in parola, le singole “rate di riscossione” del debito - prelevate presso il terzo - non vengano proporzionalmente distribuite su tutti i carichi oggetto del pignoramento (le 7 differenti poste di debito di cui ai relativi 7 avvisi di addebito del 2022) ma, al contrario, vadano ad “intaccare” le poste debitorie secondo un criterio cronologico andando a saldare, fino a totale concorrenza, prima i debiti più risalenti. È evidente, quindi, come l’intimazione di pagamento notificata al contribuente nel 2024 sia una sorta di “atto dovuto” da parte dell’Agente di Riscossione, necessario ad evitare la decadenza che - ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 02/1973 - sarebbe maturata qualora, trascorso un anno dall’ultima notifica, l’Ente non avesse provveduto a rinotificare l’intimazione. Ciò comporta, come spiacevole conseguenza per il contribuente, che interessi e spese di notifica relativi alle poste debitorie non ancora “intaccate” dai ratei di pagamento versati dal terzo debitore esecutato continuano a crescere.
Concludendo, in risposta alla seconda domanda, deve consigliarsi di aspettare che il creditore ponga in essere una nuova esecuzione forzata, avente ad oggetto il debito di cui all’ultima intimazione di pagamento notificata (quella del 2024 nel caso in trattazione), per poter reagire con un fondato e prolifico atto d’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi a seconda dei casi.
Per il contribuente è sempre opportuno e conveniente rivolgersi senza indugio ad un avvocato, meglio ancora se esperto di diritto tributario, a seguito della notifica di atti o comunicazioni da parte di Agenzia delle Entrate o dell’Agente incaricato della riscossione, per evitare di restare privo di tutela e di incorrere in situazioni analoghe a quella descritta.