12 FEBBRAIO 2025
Cartella esattoriale e intimazione di pagamento. Conseguenze della richiesta di rateizzazione
DOMENICO PORFIDO
DOMENICO PORFIDO
Lanciamo l’ennesimo “avviso ai naviganti”, o meglio, a tutti coloro che si vedono recapitare una cartella esattoriale oppure una intimazione di pagamento proveniente da Agenzia Riscossioni.
L’istinto del contribuente, quando l’importo appare un poco elevato, porta a chiedere la rateizzazione, precipitandosi presso AdE Riscossioni e formalizzare il tutto.
Successivamente, con tutta calma, si va dal proprio commercialista, oppure dal legale di fiducia per chiedere di intervenire, in quanto ci si è avveduti oppure si pensa che la somma richiesta non sia dovuta per le ragioni più disparate, spesso per la prescrizione del debito fiscale, ovvero per la decadenza dell’ente dall’azione di recupero.
Ebbene, tale condotta è quella meno indicata da tenere quando chiunque si ritrova tra le mani una cartella ed una richiesta di versamento di somma all’Erario.
Infatti, ormai da anni la Suprema Corte di Cassazione ha ravvisato in tale condotta una esplicita rinuncia ad ogni contestazione rispetto al credito erariale preteso, attribuendo alla domanda di rateizzazione due effetti ben precisi ed assolutamente negativi per il contribuente, in quanto tale iniziativa comporta immediatamente il riconoscimento della correttezza e dell’esistenza del debito fiscale da un lato, mentre, dall’altro, determina un effetto interruttivo della prescrizione e della decadenza.
A partire dal 2020 tali effetti sono stati significativamente ribaditi dalla Corte di Cassazione che li ha confermati ed approfonditi nell’ordinanza n. 19401 del 2022 e, poi, nell’ordinanza n. 9242 del 2024, nella sentenza n. 3414 del 2024 e, infine, nella sentenza n. 27504 del 2024, con la sola eccezione della sentenza n. 5549 del 01.03.2021, ormai minoritaria.
Il tema è sempre quello indicato nell’articolo, tanto che, in particolare, la sentenza n. 27504/2024 ribadisce, a chiare lettere, che la richiesta di rateizzazione lascia presumere che il contribuente fosse, perfettamente, conscio dell’esistenza del debito fiscale. Tanto è sufficiente ad impedire allo stesso di invocare una eventuale omessa o errata notifica dell’atto prodromico, oppure il riconoscimento della decadenza o della prescrizione del credito stesso.
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