21 MARZO 2025
La cessione totalitaria di partecipazioni societarie può essere riqualificata dall'Agenzia delle Entrate in cessione d'azienda?
SARA CANDELORO
La cessione totalitaria di partecipazioni societarie può essere riqualificata dall'Agenzia delle Entrate in cessione d'azienda?
SARA CANDELORO
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria - n. 6060 del 2025 - è tornata ad affrontare un tema molto dibattuto, ossia la possibilità o meno da parte dell’Agenzia delle Entrate di riqualificare una cessione del 100 % delle quote sociali in cessione dell’intera azienda, con rilevanti conseguenze sull’imposta dovuta.
A differenza della cessione d’azienda, tassabile in misura proporzionale, la cessione totalitaria di partecipazione prevede un’imposta fissa (di Euro 200), certamente più vantaggiosa.
Ragione per cui, negli ultimi anni, si è assistito ad un’opera, da parte dell’AdE, di riqualificazione della cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d’azienda, applicando il c.d. principio di prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’art. 20 TUR. Il tutto al fine di recuperare l’imposta proporzionale di registro che il fisco riterrebbe dovuta sulla base di una presunta identità di risultato delle due operazioni.
Lo stesso Erario sostiene, difatti, che “dall’atto di cessione totalitaria delle quote in questione emergerebbe comunque un risultato del tutto corrispondente a quello di cessione aziendale”.
Ciò ha dato vita ad una serie di contenziosi giunti fino alla Corte di Cassazione che, come confermato anche con la recente sentenza sopra citata, ha smentito più volte la logica del fisco.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che, sebbene la situazione di chi ceda l’azienda sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si monetizza il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse, trattandosi di “negozi tipici diversi per gli effetti che si vogliono realizzare”.
Per cui, la Corte ha concluso affermando che “anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di un’altra società, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa”, vietando, di fatto, all’AdE di riqualificare detta fattispecie.
Tuttavia, in attesa che l’Agenzia delle Entrate si rassegni ed abbandoni l’idea di riqualificare dette operazioni, si suggerisce ai contribuenti, per evitare che incorrano in una possibile contestazione, di rivolgersi a professionisti esperti in materia, che possano predisporre un contratto di cessione di partecipazione privo di clausole - tipiche del contratto di cessione d’azienda - che possano “fuorviare” il fisco e possano indurlo a ritenere che oggetto della compravendita sia l’azienda piuttosto che le partecipazioni.