21 FEBBRAIO 2025
Medici e divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Grande conquista per il personale medico, tra diritto al riposo ed onere della prova in capo alle Aziende Sanitarie.
VITTORIO DI CESARE
Medici e divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Grande conquista per il personale medico, tra diritto al riposo ed onere della prova in capo alle Aziende Sanitarie.
VITTORIO DI CESARE
Tema molto dibattuto, in questi ultimi anni, è quello relativo alla monetizzazione delle ferie non godute, in costanza di rapporto, da parte del personale medico che giunge alla cessazione del rapporto lavorativo per cause prevedibili (dimissioni volontarie, mobilità, pensionamento, raggiungimento di liquidità).
Un vero e proprio braccio di ferro tra le Aziende Sanitarie Regionali che invocano il divieto di monetizzazione ex articolo 5, co. 8, D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge 135/2012 ed il personale medico sempre più spesso costretto a turni massacranti, nonchè impediti nel proprio diritto di usufruire di permessi, riposi e ferie maturate per sopperire alle carenze di organico da cui sono affette le strutture mediche del nostro paese.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione, facendo propria la giurisprudenza della CGUE, si è espressa a favore del personale medico affermando: 1) l’irrinunciabilità del diritto, da parte del lavoratore, al godimento di un periodo di riposo e svago rispetto all’attività lavorativa; 2) l’obbligo, da parte del datore di lavoro (in questo caso dell’Azienda Sanitaria, di porre l’operatore sanitario in condizioni di fruire, effettivamente, delle ferie allo stesso spettanti, assicurandosi che ciò avvenga, in piena trasparenza, 3) Il dovere di informare chiaramente il proprio dipendente dell’eventuale rischio di perdere il diritto in caso di mancata fruizione alla cessazione del rapporto.
Altro aspetto fondamentale riguarda l’onere della prova in caso di contenzioso. Infatti l’operatore sanitario non è tenuto a dimostrare di aver fatto richiesta di ferie e che queste gli sono state negate. L’onere è infatti in capo all’azienda la quale è tenuta a provare concretamente di avere invitato il dipendente a fruire delle ferie e di averlo messo in condizione di usufruirne.
Cosi si è espressa la Suprema Corte, Sez. L, con sent. n° 21780 del 08.07.2022, seguendo il trend di altri pronunciamenti similari, vedasi la sentenza n. 6 del giugno 2022, n. 18140; del 2 luglio 2020, n. 13613, oppure dell’ordinanza n. 29113 del 06.10.2022. Gli ermellini si sono uniformati alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE 6.11.2018, C-619/2016) la quale ha affermato che contrasta con il diritto eurounitario (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del 4.11.2003) la normativa nazionale secondo cui, il lavoratore (pubblico o privato) che non abbia richiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare al termine di tale periodo, il diritto alle ferie annuali retribuite, perde tale diritto (automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto).
Tali principi sono stati riaffermati dalla stessa Corte nella recente sentenza del 18.01.2024 ribadendo il carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie nonché a un’indennità finanziaria sostitutiva di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell’indennità sostitutiva, ricordando infine che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell’indennità finanziaria sostitutiva, non ha l’onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
Sulla scorta di questi pronunciamenti nazionali ed europei anche lo Studio Porfido & associati ha visto riconoscere ad alcuni medici patrocinati il diritto a percepire l’indennità sostitutiva per ferie residue non godute e maturate nell’ambito del proprio rapporto di lavoro con Sentenze n° 130 del 22.12.2023 e n° 31 del 14.06.2024 entrambe emessa dalla Corte d’Appello di Campobasso.